Regolamento›§ 3
Art. 331
540 / 890Francatura obbligatoria della corrispondenza o pacchi in arrivo.
In vigore dal 30 giu 1891
Le lettere, i pieghi o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati senza francatura, non si ricevono se non quando il destinatario abbia fondo disponibile e ne paghi le tasse prima di aprirli, quand'anche, per il loro contenuto, non possano essergli rimessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-331