Regolamento›§ 3
Art. 310
Divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portare viveri, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
I visitatori non possono entrare armati nello stabilimento; nè possono portarvi bevande o commestibili, salvo il permesso della competente autorità dirigente pei ricoverati e giudiziaria per gli inquisiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-310