Regolamento›§ 3
Art. 313
Colloqui straordinari.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove si tratti di parenti venuti da altro circondario o di detenuti o ricoverati gravemente infermi, possono essere concessi colloqui straordinari anche in ore e giorni diversi da quelli all'uopo assegnati. Per altro il colloquio, non può mai tenersi prima della sveglia, o dopo la rientrata dei detenuti o ricoverati nelle celle o nei dormitori, nelle ore in cui si compiono atti di procedura relativi ai detenuti o ricoverati stessi, o nel tempo delle funzioni del culto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-313