Regolamento›§ 3
Art. 308
Separazione di sesso o di categorie nei colloqui. Numero delle persone ammesse a colloquio.
In vigore dal 30 giu 1891
I colloqui di detenuti o ricoverati appartenenti a diverse categorie, o di diverso sesso, debbono aver luogo in parlatori separati, o in tempo diverso; nè possono, di regola, essere ammesse a colloquio contemporaneamente più di tre persone per ogni detenuto o ricoverato, salvo che trattisi di ascendenti o discendenti della famiglia di lui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-308