Regolamento›§ 3
Art. 312
Casi di privazione di ulteriori colloqui.
In vigore dal 30 giu 1891
Chi contravviene alle norme indicate negli , è fatto uscire dallo stabilimento, e possono essergli negate ulteriori visite o colloqui, per quel tempo che l'autorità competente giudichi opportuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-312