Art. 308 · Separazione di sesso o di categorie nei colloqui. Numero delle persone ammesse a colloquio.
Regolamento§ 3

Art. 308

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Separazione di sesso o di categorie nei colloqui. Numero delle persone ammesse a colloquio.

In vigore dal 30 giu 1891
I colloqui di detenuti o ricoverati appartenenti a diverse categorie, o di diverso sesso, debbono aver luogo in parlatori separati, o in tempo diverso; nè possono, di regola, essere ammesse a colloquio contemporaneamente più di tre persone per ogni detenuto o ricoverato, salvo che trattisi di ascendenti o discendenti della famiglia di lui.
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