Art. 306 · Durata del colloquio.
Regolamento§ 3

Art. 306

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Durata del colloquio.

In vigore dal 10 apr 1922
Ogni colloquio ordinario non deve eccedere la durata di mezz'ora. In casi eccezionali, il colloquio può protrarsi fino ad una ora.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-306