Art. 291 · Divieto di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.
Regolamento§ 3

Art. 291

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Divieto di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.

In vigore dal 30 giu 1891
È assolutamente vietato di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii senza uno speciale permesso del Ministero dell'interno, il quale può concederlo esclusivamente per ragioni di studio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-291