Regolamento›§ 3
Art. 279
488 / 890Condannati addetti ai servizii domestici.
In vigore dal 30 giu 1891
I condannati di esemplare condotta, che abbiano scontata la metà della pena, possono essere applicati ai servizii domestici dello stabilimento.
I condannati all'ergastolo non possono essere addetti a tali ufficii prima di avere scontato venti anni di pena.
Non possono di regola essere addetti a questi ufficii i condannati recidivi, quelli per furto, per rapina e per delitti contro il buon costume, e coloro che furono puniti per le infrazioni disciplinari indicate negli , lettere a, b, c, e, f, i, l e 362.
Colui che, profittando di quell'ufficio speciale, trasgredisce i doveri ad esso inerenti, oltre alla punizione prevista dal regolamento, è revocato dal posto, e, se la mancanza commessa è fra quelle indicate negli lettere f, g, e 364, non può esservi più riammesso.
Storico versioni
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