Regolamento›§ 3
Art. 361
Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a pane e acqua.
In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera c, per le seconde recidive nelle infrazioni indicate nell' per le recidive nelle infrazioni previste dall'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:
a) far traffico di vitto o d'altri oggetti;
b) emettere grida, canti, imprecazioni, far tentativi di comunicazioni o corrispondenze clandestine con altri detenuti o ricoverati o con estranei;
c) giuocare, ubbriacarsi;
d) abbandonare senza permesso, durante la notte, il letto o il posto assegnato;
e) far guasti maliziosamente al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle manifatture;
f) rifiutare di attendere al lavoro o alla scuola;
g) simular malattie;
h) beffeggiare i compagni;
i) tener contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia;
l) scrivere menzogne od usare espressioni sconvenienti nelle lettere indirizzate alle autorità.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-361