Art. 361 · Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a pane e acqua.
Regolamento§ 3

Art. 361

570 / 890

Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a pane e acqua.

In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera c, per le seconde recidive nelle infrazioni indicate nell' per le recidive nelle infrazioni previste dall'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti: a) far traffico di vitto o d'altri oggetti; b) emettere grida, canti, imprecazioni, far tentativi di comunicazioni o corrispondenze clandestine con altri detenuti o ricoverati o con estranei; c) giuocare, ubbriacarsi; d) abbandonare senza permesso, durante la notte, il letto o il posto assegnato; e) far guasti maliziosamente al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle manifatture; f) rifiutare di attendere al lavoro o alla scuola; g) simular malattie; h) beffeggiare i compagni; i) tener contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia; l) scrivere menzogne od usare espressioni sconvenienti nelle lettere indirizzate alle autorità.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-361