Regolamento›§ 3
Art. 364
Per quali mancanze si può infliggere la cella oscura.
In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione nell', lettera f, a chi, trovandosi ad espiare una delle punizioni prevedute alle lettere d ed e dello stesso , commette le seguenti infrazioni:
a) rifiutare di sottomettersi alle punizioni inflitte;
b) ingiuriare o minacciare e commettere violenze contro gli agenti di custodia;
c) fare continuati schiamazzi o altrimenti tentare di commettere gravissimi disordini.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-364