Regolamento›§ 3
Art. 367
Ripartizione dei condannati in classi.
In vigore dal 14 gen 1904
Nel periodo della segregazione cellulare notturna i condannati sono ripartiti in tre classi, cioè: la prima, classe di prova, la seconda, classe ordinaria, la terza, classe di merito; e possono essere promossi da una classe all'altra secondo la durata della pena, ed i punti di merito che avranno ottenuto il lavoro e la condotta.
Le varie classi si distinguono da un galloncino, cucito sotto il numero di matricola, di color giallo per la prima classe, verde per la seconda, e bianco per la terza.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-367