Regolamento›§ 3
Art. 362
Per quali mancanze si può infliggere la cella di punizione a pane e acqua.
In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera d, rispettivamente per le seconde e le terze recidive nelle infrazioni prevedute nei precedenti ; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:
a) alterare i libretti di conto corrente o del sopravitto a scopo di indebito lucro;
b) disobbedire al personale addetto allo stabilimento;
c) possedere oggetti vietati e atti ad offendere;
d) ingiuriare, maltrattare i compagni e trascendere ad alterchi e a risse;
e) sottrarre generi, materie, ed altri oggetti;
f) tentare l'evasione da luogo chiuso, senza violenza o rotture;
g) mancare di rispetto o rispondere arrogantemente ai funzionarii dell'autorità amministrativa o giudiziaria, ai componenti il consiglio di sorveglianza, la società di patronato e la commissione visitatrice, al medico-chirurgo, al cappellano, alle suore o ad altri del personale preposto allo stabilimento;
h) far reclami indebiti, riconosciuti infondati o tardivi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-362