Regolamento›§ 3
Art. 360
Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a vitto legale.
In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera b, per le recidive nelle infrazioni previste nel precedente articolo; per le infrazioni stesse accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:
a) recar guasti, per semplice negligenza, al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle lavorazioni, senza pregiudizio del rifacimento del danno;
b) mostrare negligenza o svogliatezza abituale nel lavoro;
c) eseguire lavori diversi da quelli ordinati;
d) possedere clandestinamente carte, libri, alimenti, sigari e oggetti vietati;
e) mormorare, o fare osservazioni indebite;
f) lacerare i libretti di conto corrente o del sopravitto, oppure alterare il cartellino di conto morale e l'estratto del regolamento affisso nelle celle;
g) fare sciupio, cambio, o cessione di oggetti o alimenti;
h) tentare di commettere qualsivoglia abuso nelle visite e nelle corrispondenze;
i) profferir parole oscene o bestemmiare.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-360