Regolamento§ 3

Art. 360

Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a vitto legale.

In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera b, per le recidive nelle infrazioni previste nel precedente articolo; per le infrazioni stesse accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti: a) recar guasti, per semplice negligenza, al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle lavorazioni, senza pregiudizio del rifacimento del danno; b) mostrare negligenza o svogliatezza abituale nel lavoro; c) eseguire lavori diversi da quelli ordinati; d) possedere clandestinamente carte, libri, alimenti, sigari e oggetti vietati; e) mormorare, o fare osservazioni indebite; f) lacerare i libretti di conto corrente o del sopravitto, oppure alterare il cartellino di conto morale e l'estratto del regolamento affisso nelle celle; g) fare sciupio, cambio, o cessione di oggetti o alimenti; h) tentare di commettere qualsivoglia abuso nelle visite e nelle corrispondenze; i) profferir parole oscene o bestemmiare.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-360

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