Regolamento›§ 3
Art. 355
Punizioni che si partecipano all'autorità giudiziaria.
In vigore dal 14 gen 1904
Delle punizioni indicate nell', lettere c, d, e, f, g, e nell', inflitte agli inquisiti, si dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-355