Regolamento›§ 3
Art. 343
Inasprimento della cella d'isolamento per l'inquisito.
In vigore dal 14 gen 1904
Per l'inquisito che, dopo avere scontata la punizione di cui alla lettera g, dell' commette, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che importa la punizione medesima, questa può essere aggravata col trattamento a pane e acqua.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-343