Regolamento§ 3

Art. 354

Punizioni che si devono portare a conoscenza di tutti i detenuti.

In vigore dal 14 gen 1904
Le punizioni indicate nell', lettere e, f, g, sono portate a conoscenza di tutti i detenuti nei modi stabiliti dal regolamento interno. Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti, e delle cause che vi hanno dato luogo, dev'essere presa nota nello speciale registro e nella matricola.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-354

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