Regolamento›§ 3
Art. 269
Lettura di libri e giornali.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti giudicabili che sono in segregazione cellulare continua, possono ricevere libri e giornali politici, purchè sieno vistati, volta per volta, dall'autorità giudiziaria competente ed introdotti nel carcere colle norme stabilite dai regolamenti.
Ai condannati o ricoverati questa lettura è proibita; per altro nelle ore del passeggio e del riposo essi possono occuparsi in letture di libri pei quali avranno avuto il permesso dalla direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-269