Art. 269 · Lettura di libri e giornali.
Regolamento§ 3

Art. 269

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Lettura di libri e giornali.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti giudicabili che sono in segregazione cellulare continua, possono ricevere libri e giornali politici, purchè sieno vistati, volta per volta, dall'autorità giudiziaria competente ed introdotti nel carcere colle norme stabilite dai regolamenti. Ai condannati o ricoverati questa lettura è proibita; per altro nelle ore del passeggio e del riposo essi possono occuparsi in letture di libri pei quali avranno avuto il permesso dalla direzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-269