Art. 214 · Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo. Mancanze per le quali possono essere inflitte.
RegolamentoCapo VII

Art. 214

411 / 890

Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo. Mancanze per le quali possono essere inflitte.

In vigore dal 30 giu 1891
Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo. Mancanze per le quali possono essere inflitte. Si infligge la dispensa dal servizio, o la destituzione con l'espulsione dal corpo, al recidivo nelle infrazioni indicate negli ; a chi commette le infrazioni stesse con circostanze aggravanti o per le quali gli sia stato già inflitto il massimo della punizione indicato alla lettera d dell' oppure la retrocessione di classe; e a chi commette le infrazioni seguenti: a) rifiutarsi di eseguire gli ordini dati dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria in base ai regolamenti, oppure commettere grave mancanza di rispetto verso le stesse; b) appropriarsi le bevande, gli alimenti, i medicinali o altro di spettanza dei detenuti o ricoverati; c) omettere di denunziare il trafugamento di oggetti spettanti all'amministrazione, fatto dai detenuti o ricoverati allo scopo di commettere reati o di evadere; d) sottoporre i detenuti o ricoverati a sevizie o a punizioni non ordinate dall'autorità competente; e) associarsi direttamente o indirettamente agli interessi dei fornitori; f) accettare dai detenuti o ricoverati, o dalle loro famiglie mancie o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, ed entrare in rapporti d'interesse con gli uni o con le altre; g) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o ricoverati sia dentro che fuori dello stabilimento; h) rendere possibili, per negligenza, evasioni di detenuti o ricoverati affidati alla loro custodia o sorveglianza; i) non osservare le disposizioni regolamentari e la consegna ricevuta, qualora queste circostanze abbiano potuto influire sull'evasione di detenuti o ricoverati; l) istigare alla diserzione; m) mancare apertamente di subordinazione, usare minacce o vie di fatto che non costituiscano reato punibile ai sensi dell' dell'ordinamento del corpo; n) abbandonare, anche momentaneamente, il servizio comandato senza essere surrogato, nel caso che ciò abbia avuto gravi conseguenze; o) rimanere assente dallo stabilimento, senza autonazione, oltre le quarantott'ore, ma non più di cinque giorni; p) violare gli arresti in sala di disciplina; q) commettere atti di viltà in servizio; r) contrarre, senza permesso, matrimonio civile o religioso; s) tentare di sedurre o di ottenere favori da detenute o ricoverate o fare ad esse proposte disoneste; t) appropriarsi o distrarre qualsiasi somma od oggetto affidatogli in custodia per ragioni di ufficio.
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Pro

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