RegolamentoCapo VII

Art. 219

Punizioni.

In vigore dal 30 giu 1891
Le punizioni contro le guardiane per l'inadempimento dei loro doveri sono, secondo l'importanza e le conseguenze della mancanza commessa: a) l'ammonizione; b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni; c) il licenziamento; Le punizioni indicate alle lettere a e b vengono inflitte dall'autorità dirigente, quella indicata alla lettera c viene pronunziata dal Ministero, su proposta della direzione, trasmessa per mezzo della prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-219

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