Regolamento›Capo VII
Art. 219
Punizioni.
In vigore dal 30 giu 1891
Le punizioni contro le guardiane per l'inadempimento dei loro doveri sono, secondo l'importanza e le conseguenze della mancanza commessa:
a) l'ammonizione;
b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;
c) il licenziamento;
Le punizioni indicate alle lettere a e b vengono inflitte dall'autorità dirigente, quella indicata alla lettera c viene pronunziata dal Ministero, su proposta della direzione, trasmessa per mezzo della prefettura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-219