Regolamento›Capo VII
Art. 215
Mancanze non previste.
In vigore dal 30 giu 1891
La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione in vigore, non indicata nel regolamento, è punita coll'applicazione di quella fra le punizioni stabilite che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della commessa mancanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-215