RegolamentoCapo VII

Art. 215

Mancanze non previste.

In vigore dal 30 giu 1891
La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione in vigore, non indicata nel regolamento, è punita coll'applicazione di quella fra le punizioni stabilite che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della commessa mancanza.
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