Art. 212 · Punizioni per gli appuntati.
RegolamentoCapo VII

Art. 212

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Punizioni per gli appuntati.

In vigore dal 30 giu 1891
Agli appuntati colpevoli delle infrazioni indicate nel precedente articolo, la punizione non può essere mai applicata nel minimo, e porta sempre la perdita del grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-212