Regolamento›Capo VII
Art. 212
409 / 890Punizioni per gli appuntati.
In vigore dal 30 giu 1891
Agli appuntati colpevoli delle infrazioni indicate nel precedente articolo, la punizione non può essere mai applicata nel minimo, e porta sempre la perdita del grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-212