Regolamento›Capo VII
Art. 217
414 / 890Dipendenza delle guardiane.
In vigore dal 30 giu 1891
Le guardiane sono poste all'immediata dipendenza delle suore, e in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-217