Regolamento›§ 2
Art. 236
Regime pei detenuti a vita comune.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti ammessi a vita comune durante il giorno, devono, possibilmente, continuare ad essere tenuti distinti per categoria (secondo che sono inquisiti o secondo la qualità della pena cui furono condannati) tanto nei laboratori quanto nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali ad essi specialmente assegnati.
Mancando cortili sufficienti, le ore del passeggio debbono regolarsi in modo da ammettervi a turno i detenuti di una sola categoria e della stessa condizione giuridica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-236