Regolamento§ 2

Art. 236

Regime pei detenuti a vita comune.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti ammessi a vita comune durante il giorno, devono, possibilmente, continuare ad essere tenuti distinti per categoria (secondo che sono inquisiti o secondo la qualità della pena cui furono condannati) tanto nei laboratori quanto nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali ad essi specialmente assegnati. Mancando cortili sufficienti, le ore del passeggio debbono regolarsi in modo da ammettervi a turno i detenuti di una sola categoria e della stessa condizione giuridica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-236

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