Regolamento›§ 3
Art. 241
Campanelli di allarme.
In vigore dal 30 giu 1891
Le singole sezioni di uno stabilimento carcerario e dei riformatorii devono avere un campanello d'allarme in comunicazione col corpo di guardia centrale e possibilmente anche coll'alloggio del comandante, del capoguardia o del sorvegliante, affinché l'agente di custodia, addetto alla sorveglianza dei detenuti o ricoverati, possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la disciplina o la sicurezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-241