Regolamento§ 3

Art. 245

Modificazione all'orario della sveglia e del riposo per gli inquisiti soggetti al regime cellulare.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente può, per la categoria degli inquisiti soggetti al regime di segregazione cellulare continua, ritardare o anticipare le ore della sveglia e del riposo, avuto riguardo alla loro condotta e anche alla loro condizione sociale. Alla medesima categoria di detenuti, previo l'assenso dell'autorità giudiziaria competente, può eziandio essere eccezionalmente permesso di vegliare fino alle ore nove nell'inverno e alle dieci nell'estate. In questi casi la spesa del lume resta a loro carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-245

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