Regolamento§ 3

Art. 249

I condannati sono chiamati col numero di matricola: ad essi ed ai ricoverati si dà del voi. Essi devono dare sempre del lei ai superiori.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati non possono essere altrimenti chiamati che col numero della loro matricola. Ai condannati e ai ricoverati è dato sempre del voi ma tanto essi, quanto gli inquisiti devono dar sempre del lei al personale tutto, superiore o di custodia, addetto allo stabilimento. I condannati e i ricoverati si danno tra loro del voi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-249

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