Regolamento§ 3

Art. 251

Obbligo di non lasciare il posto.

In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o il ricoverato non può lasciare il posto assegnatogli senza essere accompagnato da un agente di custodia. Ai detenuti che durante il giorno sono ammessi a vita comune nelle officine o in altre località, è vietato farsi ricondurre nelle celle o nei dormitorii, dalle ore dell'uscita a quelle della rientrata, senza un ordine speciale del comandante, capoguardia o caposorvegliante.
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