Regolamento›§ 3
Art. 256
Obbligo di rivolgersi ai soli capi d'arte per cose relative al lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
Occorrendo ai detenuti o ricoverati, ammessi durante il giorno alla vita comune, di dover chiedere schiarimenti sul lavoro cui sono addetti, non possono mai rivolgersi ai loro compagni, ma solamente al capo d'arte preposto a sorvegliare e dirigere l'officina.
Solo in assenza del capo d'arte, il detenuto può rivolgersi al sottocapo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-256