Regolamento§ 3

Art. 261

Divieto di contrattare, ecc.

In vigore dal 30 giu 1891
Salva l'autorizzazione dell'autorità dirigente, e, per gli inquisiti, anche di quella giudiziaria competente, è vietato ogni baratto, compra, vendita o cessione di oggetti, di vitto e simili cose, tanto fra detenuti o ricoverati, quanto fra questi e altre persone addette allo stabilimento od estranee. Senza pregiudizio delle punizioni disciplinari in cui incorrono i contravventori a tale disposizione, ogni contratto relativo è sempre considerato come nullo e non avvenuto. È ugualmente vietato ai detenuti e ricoverati di acquistare dalle manifatture dello stabilimento oggetti di qualsiasi natura per ispedirli alle loro famiglie o ad estranei.
Storico versioni

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