Regolamento›§ 3
Art. 261
Divieto di contrattare, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Salva l'autorizzazione dell'autorità dirigente, e, per gli inquisiti, anche di quella giudiziaria competente, è vietato ogni baratto, compra, vendita o cessione di oggetti, di vitto e simili cose, tanto fra detenuti o ricoverati, quanto fra questi e altre persone addette allo stabilimento od estranee.
Senza pregiudizio delle punizioni disciplinari in cui incorrono i contravventori a tale disposizione, ogni contratto relativo è sempre considerato come nullo e non avvenuto. È ugualmente vietato ai detenuti e ricoverati di acquistare dalle manifatture dello stabilimento oggetti di qualsiasi natura per ispedirli alle loro famiglie o ad estranei.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-261