Regolamento›§ 3
Art. 260
Divieto di cantare, schiamazzare, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole men che corrette, le domande o i reclami collettivi, nonché ogni discorso in termini convenzionali, non intelligibili agli agenti di custodia.
Storico versioni
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