Art. 260 · Divieto di cantare, schiamazzare, ecc.
Regolamento§ 3

Art. 260

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Divieto di cantare, schiamazzare, ecc.

In vigore dal 30 giu 1891
Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole men che corrette, le domande o i reclami collettivi, nonché ogni discorso in termini convenzionali, non intelligibili agli agenti di custodia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-260