Regolamento›§ 3
Art. 259
Contegno coi compagni. - Divieto di esigere da loro viveri od altro.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati debbono essere urbani verso i proprii compagni; ed è loro vietato di esigere da alcuno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande, od oggetti di qualsivoglia natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-259