Art. 259 · Contegno coi compagni. - Divieto di esigere da loro viveri od altro.
Regolamento§ 3

Art. 259

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Contegno coi compagni. - Divieto di esigere da loro viveri od altro.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati debbono essere urbani verso i proprii compagni; ed è loro vietato di esigere da alcuno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande, od oggetti di qualsivoglia natura.
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