Regolamento›§ 3
Art. 250
Obbligo di obbedienza ai superiori.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti e i ricoverati debbono obbedire immediatamente, e senza fare osservazione di sorta, agl'impiegati, agli agenti di custodia e alle persone addette allo stabilimento per sorvegliare i varii servizii.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-250