Regolamento›§ 3
Art. 246
Orario e durata del passeggio.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati delle singole categorie, salvo ordini in contrario dell'autorità giudiziaria competente per gli inquisiti, sono condotti giornalmente, per turno, al passeggio in ispeciali cortiletti o in quelli comuni, secondo il regime cui sono sottoposti o il lavoro cui sono addetti, e sotto la continua vigilanza del personale di custodia.
La durata del passaggio ordinario è regolata secondo le stagioni, in modo che ogni detenuto o ricoverato possa avere almeno un'ora di passeggio al giorno.
Il passeggio ordinario può avere durata maggiore nei giorni festivi, o quando il tempo e il numero dei cortili lo permettano, specialmente per gli inquisiti, per i minori di diciotto anni, e per i detenuti di cagionevole salute.
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