Regolamento›§ 3
Art. 247
Norme da osservarsi usi passeggio dai condannati e ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
I condannati all'ergastolo e alla reclusione, dopo il periodo di segregazione, vanno essi pure al passeggio in comune, durante il quale debbono osservare la regola del silenzio, e camminare in fila, uno dopo l'altro, alla distanza che viene loro ordinata.
Essi non possono nè uscir dalla fila, nè fermarsi o sedersi, senza averne ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. Tale permesso deve essere chiesto alzando la mano.
I condannati alla detenzione e all'arresto devono passeggiare in buon ordine, tutto al più a due a due, o star seduti e parlare a voce bassa.
Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni dei singoli istituti.
Storico versioni
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