Regolamento›§ 3
Art. 251
460 / 890Obbligo di non lasciare il posto.
In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o il ricoverato non può lasciare il posto assegnatogli senza essere accompagnato da un agente di custodia.
Ai detenuti che durante il giorno sono ammessi a vita comune nelle officine o in altre località, è vietato farsi ricondurre nelle celle o nei dormitorii, dalle ore dell'uscita a quelle della rientrata, senza un ordine speciale del comandante, capoguardia o caposorvegliante.
Storico versioni
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