Regolamento›§ 3
Art. 249
458 / 890I condannati sono chiamati col numero di matricola: ad essi ed ai ricoverati si dà del voi. Essi devono dare sempre del lei ai superiori.
In vigore dal 30 giu 1891
I condannati non possono essere altrimenti chiamati che col numero della loro matricola.
Ai condannati e ai ricoverati è dato sempre del voi ma tanto essi, quanto gli inquisiti devono dar sempre del lei al personale tutto, superiore o di custodia, addetto allo stabilimento.
I condannati e i ricoverati si danno tra loro del voi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-249