Regolamento›§ 3
Art. 417
Trasferimenti. Con quali mezzi si fanno.
In vigore dal 30 giu 1891
Il trasferimento da uno stabilimento all'altro, tanto degli inquisiti quanto dei condannati o ricoverati, si fa, di regola, per mezzo di vetture cellulari o di speciali veicoli coperti.
Agli inquisiti può essere consentito dalla competente autorità giudiziaria, il trasporto a proprie spese, in vetture ordinarie, con quelle cautele di sicurezza che l'autorità medesima e il capo della scorta, incaricato della traduzione, ritengano necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-417