Regolamento›§ 3
Art. 418
Formalità per eseguirli.
In vigore dal 10 apr 1922
I trasferimenti dei detenuti da un carcere giudiziario all'altro e le traduzioni dei condannati dalle carceri ai penitenziari sono provocate dalle competenti autorità giudiziarie, e i funzionari dirigenti le carceri suddette ne curano la pronta esecuzione, mediante richiesta all'arma dei Reali carabieri».
Quando nell'interesse della giustizia sia necessario di trasferire nelle carceri giudiziarie i condannati che scontano la pena nelle case o sezioni penali, le competenti autorità giudiziarie ne richiedono la traduzione ai direttori dei rispettivi Istituti, i quali si rivolgono all'uopo all'arma suddetta».
In tali casi, i condannati sono rimandati ai lughi di pena, donde provennero, a cura del funzionario dirigente il carcere, appena cessato il bisogno di trattenerli a disposizione della giustizia, previo il consenso del competente magistrato che deve, quando occorre, provocarsi di ufficio»:
La facoltà di ordinare il trasferimento dei detenuti giudicabili fra gli Istituti di prigionia preventiva per ragioni di giustizia, compete all'Autorità giudiziaria. Quella di disporre il trasferimento dei condannati fra gli Istituti carcerari in genere è riservata al Ministero dell'interno».
Salvo casi di urgenza, le proposte di trasferimento dei condannati da un penitenziario all'altro, per ragioni di salute, di lavoro, di disciplina, di sicurezza, ecc., devono essere fatte in forma riassuntiva, a periodi mensili, con elenco speciale motivato.
II direttore, alla cui dipendenza si trovino più Istituti carcerari, può chiedere all'arma dei reali carabinieri di far tradurre detenuti dall'uno all'altro, se tale provvedimento sia necessario per motivi di ordine, di disciplina, di classificazione, di sfollamento, di salute, ecc., dandone partecipazione all'autorità giudiziaria, quando trattasi di giudicabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-418