Regolamento§ 3

Art. 423

Assestamento del conto ai detenuti o ricoverati in partenza.

In vigore dal 30 giu 1891
Al detenuto o ricoverato che viene posto in traduzione dev'essere chiuso il conto corrente, nei modi indicati nell', prima che lasci lo stabilimento. Il residuo del suo fondo viene spedito all'autorità preposta allo stabilimento cui egli è diretto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-423

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