Regolamento›§ 3
Art. 443
Assestamento dei conti del liberando.
In vigore dal 30 giu 1891
Al detenuto o ricoverato da rilasciare è assestato il conto corrente sul registro e sul libretto, prescritti dall', facendo apporre su quest'ultimo, per quietanza la sua firma o, se illetterato, il segno di croce con la firma di due testimoni. Ove egli ricusi di firmare o di apporre il segno di croce, se ne fa verbale, sottoscritto da due testimoni, e vi si indicano i motivi allegati per il rifiuto, trasmettendo il fondo stesso al sindaco del luogo in cui egli ha dichiarato di voler fissare il suo domicilio, onde lo metta a disposizione del liberato. Inoltre gli si restituiscono tutti i suoi oggetti di vestiario e contemporaneamente si ritirano quelli di proprietà dell'amministrazione, come pure gli utensili, gli oggetti di corredo e gli altri di cui siagli stata fatta consegna, dandogli carico dei danni non derivanti dall'uso, e che egli è obbligato a rifare sul suo fondo.
Ove il liberando non sollevi dubbi, della rimanenza del suo fondo, se trattasi di condannato, gli si rimette quella parte che la direzione ritiene necessaria alle spese di viaggio: il rimanente si spedisce al sindaco del luogo di domicilio, o alla società di patronato, perché lo consegni all'interessato a seconda dei suoi bisogni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-443