Regolamento›§ 3
Art. 448
Categorie di detenuti da fotografare e relativi foglietti statistici.
In vigore dal 30 giu 1891
Per cura e a spese dell'amministrazione, secondo le norme che saranno date con apposita istruzione, è fatta eseguire la fotografia:
a) degl'inquisiti, entrati in carcere, ove ciò sia richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla politica;
b) degli accusati rinviati al giudizio:
1° per falsità in monete ed in carte di pubblico credito (ª parte, del codice penale);
2° per associazione a delinquere ( del codice stesso);
3° per furto, rapina, estorsione e ricatto ( numeri 4, 5, 6 e 8, 404, 406, 407, 408, 409 e 410 di detto codice);
4° per truffa, appropriazione indebita e ricettazione ( del codice in parola);
5° per qualunque altro delitto, pel quale sia dalla legge comminata la pena della reclusione per quindici anni o più;
c) dei condannati, per qualsiasi delitto, a pena di quindici anni o più;
d) dei condannati, a qualsiasi pena e per qualsivoglia tempo, che abbiano tentato di evadere, che siano mandati ad una casa penale di rigore, o che siano altrimenti pericolosi;
e) dei recidivi indicati negli del codice penale;
f) dei detenuti la cui identità non ha potuto essere accertata dall'autorità giudiziaria o da quella politica.
La fotografia si fa nelle carceri giudiziarie, in seguito ad ordine ricevuto dall'autorità competente, ove si tratti dei detenuti di cui alle lettere a, f; e per disposizione dell'autorità dirigente, ove si tratti dei detenuti di cui alle lettere b, c, e: si fa nelle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali, in seguito ad autorizzazione del Ministero, ove si tratti dei condannati di cui alla lettera d.
Queste fotografie saranno accompagnate da un foglietto di notizie, e le negative saranno conservate presso la direzione, con assoluto divieto di mostrarle a chicchessia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-448