Regolamento›§ 3
Art. 449
Fotografie e schede antropometriche.
In vigore dal 10 apr 1922
Di ogni fotografia si riproducono sei copie, da distribuirsi fra l'autorità che le richiede, giudiziaria e politica, e la scuola di polizia scientifica, alla quale si inviano col cartellino segnaletico, con l'estratto matricolare del detenuto e con scheda individuale pel casellario antropometrico.
Le negative di dette fotografie debbono essere distrutte.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-449