Regolamento§ 3

Art. 449

Fotografie e schede antropometriche.

In vigore dal 10 apr 1922
Di ogni fotografia si riproducono sei copie, da distribuirsi fra l'autorità che le richiede, giudiziaria e politica, e la scuola di polizia scientifica, alla quale si inviano col cartellino segnaletico, con l'estratto matricolare del detenuto e con scheda individuale pel casellario antropometrico. Le negative di dette fotografie debbono essere distrutte.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-449

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