RegolamentoCapo II

Art. 452

Ammissione dei condannati nelle case penali intermedie.

In vigore dal 10 apr 1922
Allorchè i condannati alla pena della reclusione, hanno raggiunto la terza classe, di merito, acquistano il diritto al passaggio allo stadio intermedio della pena, che si trascorre in case speciali agricole o industriali, oppure in sezioni separate degli stessi penitenziari ordinari. Tale passaggio è disposto dal Ministero su proposta della Direzione, limitatamente quei condannati alla reclusione per non meno di tre anni, che abbiano scontato metà della pena, ma non meno di trenta mesi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-452

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