Regolamento›Capo IX
Art. 764
Registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
È affidata al contabile la tenuta dei registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia, non che dei libretti ad essi intestati, come pure la regolare conservazione dei relativi documenti giustificativi d'entrata e di spesa.
Almeno ogni tre mesi, deve comunicare ai condannati e ricoverati e agli agenti di custodia i libretti di conto corrente perché ne prendano visione e vi facciano, ove occorra, le loro osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-764