Regolamento›Capo IX
Art. 767
Resa dei conti in caso di trasferimento.
In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile che nel corso dell'esercizio sia traslocato, promosso, collocato a riposo, o dispensato definitivamente o temporariamente dal servizio, è pure tenuto a rassegnare i suoi conti, limitatamente al tempo in cui ebbe il maneggio dei fondi dell'amministrazione.
Inoltre tanto egli quanto chi lo ha surrogato, devono unire al conto giudiziale copia autentica del verbale di rimessione e accettazione del servizio della cassa.
Nelle consegne fra contabili deve sempre procedersi all'accertamento degli oggetti di valore esistenti nella cassa ed al loro riconoscimento per parte degli interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-767